Legge 11 agosto 2014, n. 117
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante
disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che
hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di
procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 192 del 20
agosto 2014.
In vigore dal 21 agosto 2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di
rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un
trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di
procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 agosto 2014
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92
All'articolo 4, capoverso Art. 97-bis, il comma 3 e' soppresso.
All'articolo 5, comma 1, le parole: «venticinquesimo anno di eta'.» sono sostituite
dalle seguenti: «venticinquesimo anno di eta', sempre che, per quanti abbiano gia'
compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate
dal giudice competente, tenuto conto altresi' delle finalita' rieducative.».
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni a magistrati). - 1.
Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di
assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della
giustizia 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di
magistrato di sorveglianza in organico, puo' attribuire esclusivamente ai predetti
magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine
del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di
professionalita'».
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di gestione dei programmi di edilizia
penitenziaria). - 1. All'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: "fino al 31
dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2014".
2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure
necessarie per assicurare la continuita' e il raccordo delle attivita' gia' svolte ai sensi delle
disposizioni richiamate nel comma 1».
All'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «presso» sono inserite le seguenti: «altri
Ministeri o».
All'articolo 8:
al comma 1, capoverso 2-bis:
al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal
comma 3 e ferma restando l'applicabilita' degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma
3,» e le parole: «da eseguire» sono sostituite dalla seguente: «irrogata»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica nei
procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del
codice penale, nonche' all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti
domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione
indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice».
All'articolo 9, comma 2, primo periodo, le parole: «al presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «agli articoli 1 e 2 del presente decreto».