Decreto
Legge , testo coordinato 26.06.2014 n° 92 , G.U. 20.08.2014
In vigore dal 28 giugno 2014 le disposizioni urgenti
in materia di rimedi risarcitori in favore di detenuti e internati,
contenute nel Decreto Legge n. 92/2014, convertito con Legge 11 agosto 2014, n.
117 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192.
Il provvedimento contiene altresì modifiche al codice
di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento
del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario,
anche minorile.
Il decreto ha la finalità di adempiere alle direttive
dettate da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (Cedu)
nei confronti dello Stato italiano nella sentenza “Torreggiani” del gennaio
2013, nella quale la Corte aveva imposto l’adozione di specifiche misure
riparatorie in favore dei detenuti che hanno scontato la pena in una condizione
di sovraffollamento.
Si stabilisce che i detenuti che hanno subito un
trattamento non conforme al disposto della Convenzione europea dei diritti
dell’Uomo abbiano diritto a ottenere la riduzione di un giorno di pena
per ogni dieci durante il quale è avvenuta la violazione del loro diritto a uno
spazio e a condizioni adeguate, con contestuale previsione in favore di coloro
che non si trovino più in stato di detenzione di un risarcimento pari
a 8 euro per ciascuna giornata di detenzione trascorsa in condizioni
non conformi alle indicazioni della Cedu.
Il decreto legge contiene una serie di puntuali modifiche
normative, di cui si segnalano:
• art. 678 c.p.p. "Procedimento
di sorveglianza": inserito il comma 3-bis, che prevede un
obbligo di comunicazione al Ministro della giustizia a carico del tribunale di
sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, quando provvedono su richieste
di provvedimenti incidenti sulla liberta' personale di condannati da Tribunali
o Corti penali internazionali, della data dell'udienza e della pertinente
documentazione, il Ministro, a sua volta, deve informare tempestivamente
il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali,
l'organismo che ha pronunciato la condanna.
• art. 275, co. 2-bis c.p.p. "Criteri di scelta
delle misure": qualora il giudice procedente
ritenga che la pena detentiva irrorata possa essere contenuta in un massimo di
tre anni, non possono essere disposte le misure della custodia cautelare o
degli arresti domiciliari (in coerenza con le disposizioni contenute nell’art.
656 c.p.p. in materia di sospensione dell’esecuzione della pena);
• art. 97-bis. D.Lgs.
n. 271/1989 "Modalità di esecuzione del provvedimento che
applica gli arresti domiciliari": l’imputato
è autorizzato a recarsi senza scorta al luogo di esecuzione della misura, salvo
particolari esigenze, anche segnalate dal pubblico ministero, dal direttore
dell'istituto penitenziario o dalle forze di polizia.
art. 24 D.Lgs.
n. 272/1989 "Esecuzione di provvedimenti limitativi della
libertà personale": le misure cautelari, le
misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di
sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i
minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano
compiuto il diciottesimo ma non il 25° anno di età (sempre che, per quanti
abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di
sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità
rieducative); la norme consentirà di completare percorsi rieducativi modulati
su specifiche esigenze rieducative
(Fonte: Altalex.com)