venerdì 19 dicembre 2014

"Tu sei pazzo" non é reato

Una donna dice al marito separato di una sua amica: ma tu sei pazzo!!! Per la Cassazione non è reato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 settembre – 4 dicembre 2014, n. 50969 Presidente Marasca – Relatore Lignola 

Ritenuto in fatto 

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Gioiosa Ionica condannava F.C. alla pena di € 258 di multa, per il reato di cui all’articolo 594 cod. pen., per aver pronunciato l’espressione “sei pazzo” alla presenza di D’A.S., così offendendone l’onore ed il decoro. 
2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, articolando due motivi. 
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 606, lettera B ed E, cod. proc. pen., per vizio di motivazione, consistito nell’omessa considerazione di circostanze e modalità di svolgimento del fatto che escludono la sussistenza del reato, nonché per falsa applicazione dell’articolo 594 cod. pen. 
La ricorrente rileva che la ricostruzione dei fatti è pacifica, e che la frase è stata pronunciata nei locali della caserma dei Carabinieri, ove la sua amica C.C.S. si era recata a sporgere denuncia nei confronti del coniuge separato D’A.S., per reati commessi nei suoi confronti, nell’ambito di un rapporto di conflittualità originato da un provvedimento del Tribunale per i minorenni, che limitava il diritto dell’uomo di incontrare i figli. 
La ricorrente contesta il valore diffamatorio della parola “pazzo”, entrata ormai nel linguaggio parlato di uso comune, tanto da divenire espressione, sintetica ed efficace, rappresentativa di un comportamento fuori dalla buona educazione e dalle righe della pacata discussione. Ancorché poco corretto e disdicevole, l’uso del termine non è tale da superare la soglia del penalmente rilevante, considerato il contesto in cui è stato adoperato e la forma interrogativa utilizzata dall’imputata (“ma tu sei pazzo, chi sei tu?”). Dunque nel caso di specie è assente non solo l’elemento materiale del reato, ma anche l’elemento psicologico, considerato lo stato di profondo disagio causato dal precedente comportamento della persona offesa, descritto anche dal giudice di merito. 
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606, lettera E, cod. proc. pen., in relazione all’art. 599 cod. proc. pen.. Con memoria difensiva ed in sede di discussione, infatti. la difesa aveva invocato l’esimente della provocazione, rappresentata dall’atteggiamento litigioso, contrario al vivere civile, tenuto dall’imputato prima innanzi all’istituto scolastico e, successivamente, fuori e dentro la caserma. 

Considerato in diritto 

1. II ricorso va accolto. 
In particolare risulta fondato il primo motivo, riguardante l’insussistenza del fatto, con conseguente assorbimento del secondo. 
1.1 In via generale va ricordato che, al fine di accertare se l’espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 594 cod. pen., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell’offeso e dell’offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale (Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, Rv. 250941; Sez. 5, n. 21264 dei 19/02/2010, Saroli, Rv. 247473; Sez. 5, n. 39454 del 03/06/2005, Braconi, Rv. 232339). Infatti il significato delle parole dipende dall’uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono: se è vero infatti che in linea di principio l’uso abituale di espressioni disdicevoli non può togliere alle stesse l’obiettiva capacità di ledere l’altrui prestigio, ve ne sono alcune che, in relazione proprio al contesto comunicativo, perdono la loro potenzialità lesiva. 
1.2 Come rilevato dalla Suprema Corte anche recentemente (Sez. 5, n. 19223 del 14/12/2012 - dep. 03/05/2013, Fracasso, Rv. 256240), l’utilizzo di un linguaggio più disinvolto, più aggressivo, meno corretto di quello in uso in precedenza caratterizza oggigiorno anche il settore dei rapporti tra i cittadini, derivandone un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale: siffatto modo di esprimersi e di rapportarsi all’altro, infatti, se è certamente censurabile sul piano del costume, è ormai accettato (se non sopportato) dalla maggioranza dei cittadini. 
1.3 L’indubbia carica offensiva dell’espressione “pazzo”, allora, non determina automaticamente la lesione del bene protetto dalla fattispecie di cui all’art. 594, cod. pen., proprio perché la frase incriminata non si è tradotta in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali del D’A., considerato il contesto di conflittualità nel quale è stata pronunciata e la forma interrogativa adoperata dall’imputata. 
1.4 Tale valutazione in sede di legittimità è consentita, poiché dovendosi verificare il significato di una comunicazione testuale, al fine di accertare se un determinato enunciato sia effettivamente offensivo della reputazione altrui, viene in rilievo una questione di qualificazione giuridica, che può essere risolta direttamente anche dal giudice di legittimità (Sez. 5, n. 35548 del 19/09/2007, Grosso, Rv. 237729) 
2. In conclusione, escluso il carattere offensivo della frase incriminata, la impugnata sentenza va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Dare dello scemo é reato

Dare dello scemo ad una persona è reato. Per la Cassazione ha valenza negativa.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 novembre – 15 dicembre 2014, n. 52082 Presidente Dubolino – Relatore Demarchi Albengo 

Ritenuto in fatto 

1. P.D., imputato dei reati di cui agli articoli 612 e 594 del codice penale, commessi nei confronti di Perugini Francesco, è stato condannato dal giudice di pace di Ancona per il reato di ingiuria ed assolto per quello di minaccia. 
2. Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato per erronea applicazione di legge, nonché vizio di motivazione, in merito al riconoscimento della fattispecie delittuosa di cui all'articolo 594 cod. pen.; la motivazione sarebbe contraddittoria perché la condanna si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa che sono state ritenute inattendibili per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 612 cod. pen.. Lamenta, poi, che non sia stata ritenuta la scriminante della provocazione e contesta che il termine "scemo" abbia valenza ingiuriosa ai sensi della legge penale. 

Considerato in diritto 

1. Il ricorso é infondato; per quanto riguarda la prima censura, è sufficiente precisare che la valutazione frazionata dell'attendibilità del teste persona offesa è stata giustificata con il fatto che sull'ingiuria - intesa come dato di fatto oggettivo - vi è stata l'ammissione dell'imputato, mentre per quanto riguarda le minacce non vi è stato alcun riscontro. 
2. Quanto alla concessione della scriminante della provocazione, non può certo ritenersi tale il mancato raggiungimento di un accordo transattivo, di cui peraltro non si dice nemmeno a chi dei due contendenti sia addebitabile e per quale motivo (rendendo, pertanto, sul punto il ricorso aspecifico). 
3. Infine, quanto alla natura ingiuriosa della parola "scemo", occorre ricordare che Le frasi volgari e offensive sono idonee a integrare gli estremi del reato (di oltraggio) anche se siano divenute di uso corrente in particolari ambienti perché l'abitudine al linguaggio volgare e genericamente offensivo proprio di determinati ceti sociali non toglie alle dette frasi la loro obiettiva capacità di ledere il prestigio del pubblico ufficiale, con danno della pubblica amministrazione da esso rappresentata (nella fattispecie era stata ritenuta oltraggiosa la frase "vieni qui scemo, cretino"; cfr. Sez. 6, n. 6431 del 25/02/1989, CATALDI, Rv. 181175). 
4. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.