venerdì 11 luglio 2014

Violenza sessuale: essere ubriaca non significa essere consenziente.



Integra il reato di violenza sessuale, con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di chi induce la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione di bevande alcoliche.

 Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 1° aprile – 9 luglio 2014, n. 29966 Presidente Squassoni – Relatore Di Nicola 

Ritenuto in fatto 

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale della libertà di Trento, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, ha applicato, riformando l'ordinanza emessa dal Gip presso il medesimo Tribunale che aveva rigettato la domanda cautelare, ad C.A. la misura degli arresti domiciliari con riferimento al delitto di cui agli artt. 61 n. 5, prima e terza ipotesi, e 609 bis cod. pen., perché costringeva con violenza una donna di anni 32 di nome Z.A. , che conosceva di vista e con cui si era intrattenuto a parlare pochi minuti all'interno del Bar (omissis) di (…), a subire un rapporto sessuale completo, in particolare la trascinava in un passaggio discosto dalla pubblica via, la gettava a terra, le abbassava i pantaloni e la penetrava nella vagina. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di una persona in condizioni di minorata difesa in quanto ubriaca. 
2. Per la cassazione dell'ordinanza impugnata, ricorre, tramite il difensore di fiducia, C.A. , affidando il gravame a cinque motivi con i quali deduce: 
1) manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo il Tribunale ritenuto sia la modalità induttiva che quella costrittiva della condotta contestata optando, contrariamente alla posizione assunta dal pubblico ministero, maggiormente per la prima e non escludendo la seconda, con il ricorso ad un apparato argomentativo manifestamente illogico in quanto se fosse stata provata, in via cautelare, la modalità costrittiva non vi era bisogno di sostenere l'ipotesi induttiva, risolvendosi la prospettata alternativa in una incertezza circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione del fatto che non era sfuggita agli investigatori i quali avevano suggerito approfondimenti istruttori fondati su elementi favorevoli alla persona accusata e dei quali non si era tenuto conto in violazione dell'art. 292, comma 2 ter, cod. proc. pen. con conseguente nullità dell'ordinanza impositiva della misura; 
2) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 609 bis, comma 1, cod. pen. essendo l'ordinanza censurabile, oltre che sotto il profilo logico - motivazionale, anche sotto il profilo della corretta interpretazione ed applicazione delle norme di diritto penale sostanziale al caso di specie, ed in particolare di quella di cui all'art. 609 bis, comma 1, cod. pen. perché se vero che, come sostenuto dal tribunale, non occorre, per integrare l'ipotesi delittuosa in questione l'utilizzo di strumenti di coercizione fisica, bastando al contrario il semplice dissenso manifestato dalla vittima rispetto all'atto sessuale, tuttavia tale dissenso deve essere manifestato in maniera chiara ed inequivocabile, di talché il soggetto agente deve essere messo nella condizione di accorgersene, circostanza non sussistente nel caso di specie; 
3) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 609 bis, comma 2, n. 1, cod. pen. essendo pacifico che entrambi i soggetti, che hanno compiuto l'atto sessuale, erano ubriachi, con la conseguenza che la norma in esame non sembra applicabile al caso di specie richiedendo che soltanto uno dei soggetti coinvolti sia in stato di inferiorità (fisica o psichica) rispetto all'altro e non che, come nella specie, entrambi i soggetti, coinvolti nell'atto sessuale, si trovino nella medesima situazione di menomata integrità psichica (in quanto entrambi completamente ubriachi), sicché il reato in questione non può dirsi integrato nei confronti di alcuno dei due; 
4) inosservanza dell'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di inquinamento probatorio e, comunque, per violazione del principio della domanda cautelare essendo stata la decisione emessa ultra petita in quanto il pubblico ministero - sia nella sua richiesta di convalida di fermo e di applicazione della misura cautelare della custodia e sia nel successivo atto di appello - non ha ipotizzato la sussistenza di un pericolo attuale e concreto di inquinamento probatorio, ritenuto invece dal Tribunale della libertà in considerazione della influenzabilità e fragilità psicologica della vittima senza tenere in alcun conto sia il tempo trascorso dall'episodio, sia degli elementi di prova nel frattempo acquisiti, sia infine della mancanza di qualunque tentativo, da parte dell'indagato, di contattare la vittima o qualcuno dei testimoni; 
5) inosservanza dell'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di recidiva e, comunque, per violazione del principio della domanda cautelare essendo stata la decisione emessa ultra petita in quanto la richiesta di convalida di fermo e di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere formulata dal pubblico ministero era unicamente incentrata sulla questione della sussistenza o meno del pericolo di fuga, con la conseguenza che la generica affermazione, effettuata da parte del Tribunale per la prima volta nell'ordinanza impugnata, circa la pretesa sussistenza di un pericolo di recidiva desumibile dall'estrema disinvoltura e dall'assenza di remore nel compimento dell'azione delittuosa appare non soltanto in contrasto con quanto richiesto dall'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per giustificare l'applicazione di una misura cautelare (mancando, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, qualunque riferimento alla concretezza ed attualità del preteso pericolo di recidiva), ma anche sintomatica di una decisione adottata ultra petita ed in violazione del principio devolutivo proprio dell'appello cautelare. 

Considerato in diritto 

1. Il ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono. 
2. I primi tre motivi - che possono essere congiuntamente trattati perché tutti collegati dalle censure fattuali mosse nei confronti del provvedimento impugnato e, in quanto tali, non ammissibili nel giudizio di legittimità - sono manifestamente infondati. 
2.1. Il Tribunale distrettuale ha, con logica ed adeguata motivazione, ricostruito, sulla base degli atti processuali, la vicenda nel seguente modo: la vittima si trovava all'interno di un bar, in compagnia di alcuni amici, quando venne avvicinata dall'indagato, che conosceva di vista in quanto cliente abitale del bar (…), dove la Z. lavorava come barista. 
La ragazza era ubriaca e insieme all'indagato, dopo aver scambiato qualche parola, uscì dal bar. Ad un certo punto l'indagato, presala per il collo, la trascinò su di una rampa di scale, le abbassò i pantaloni, la gettò a terra e le usò violenza penetrandola nella vagina. Poi andò via, da solo, e ritornò nel bar dove aveva lasciato il giubbetto e lo zaino, per riprenderli. 
La parte offesa si rivestì, si diresse da sola verso il bar ed incontrò per strada uno degli amici con cui aveva trascorso la serata, al quale riferì immediatamente di essere stata violentata. L'amico, G.A. , allertò i Carabinieri che intervennero immediatamente. 
Tale ricostruzione, ampiamente indicativa circa la ritenuta gravità del quadro indiziario, fonda sulle dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, dalla parte offesa agli amici ed ai Carabinieri intervenuti su chiamata; sulle dichiarazioni rese al medico del Pronto Soccorso dove la vittima è stata immediatamente accompagnata; sulle dichiarazioni rese nella querela. 
Il Tribunale, dopo aver ritenuto la persona offesa assolutamente attendibile, ha posto in evidenza come le dichiarazioni accusatorie fossero state anche suffragate da riscontri esterni alle sue dichiarazioni (scheda clinica, redatta subito dopo il fatto, anche in relazione al tipo di lesioni riscontrate; dichiarazioni rese da G.A. , che ha confermato quanto la ragazza riferì nell'immediatezza del fatto; verbale di interrogatorio per la convalida del fermo, in cui l'indagato ha ammesso di aver incontrato la ragazza nel bar, di aver chiacchierato con lei e di esserne uscito con lei per fumare una sigaretta e di aver consumato un rapporto sessuale che lui riteneva fosse consenziente). 
2.2. È a questo punto che il Collegio cautelare ha affermato come integri il reato di violenza sessuale, con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di chi induca la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall'assunzione di bevande alcooliche, essendo l'aggressione all'altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole (Sez. 3, n. 40565 del 19/04/2012, D.N., Rv. 253667). 
È dunque infondata la censura di manifesta illogicità della motivazione, avendo il Tribunale dato ampiamente conto, nella descrizione del fatto, delle modalità violente della condotta ed ha replicato, tenuto conto della linea difensiva svolta dall'indagato, come, se anche si volesse seguire la tesi difensiva, il reato fosse ampiamente configurabile perché, ammesso il compimento del rapporto sessuale, lo stato di inferiorità della vittima avrebbe reso parimenti penalmente rilevante il rapporto stesso, fermo restando che il Tribunale ha superato anche l'altra obiezione (non quella, del tutto irrilevante, della inferiorità nella quale si fosse trovato lo stesso indagato e da escludere perché incompatibile con la condotta successiva e per essersi lo stesso giustificato sul rilievo del consenso al rapporto che, a suo dire, la vittima avrebbe manifestato) e cioè che l'assenza di segni di violenza fisica o di lesioni sulla vittima non esclude la configurabilità del delitto di violenza sessuale, in quanto il dissenso della persona offesa può essere desunto da molteplici fattori e perché è sufficiente la costrizione ad un consenso viziato (Sez. 3, n. 24298 del 12/05/2010, O., Rv. 247877). 
Del resto, questa Corte ha recentemente ribadito (Sez. 3, n. 9618 del 2014 non mass.) che integra il delitto di violenza sessuale non solo la violenza che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza possibile, realizzando un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta con il compimento di atti idonei a superare la volontà contraria della persona offesa, soprattutto se la condotta criminosa si esplica in un contesto ambientale tale da vanificare ogni possibile reazione della vittima (Sez. 3, n. 40443 del 28/11/2006, Zannelli, Rv. 235579), escludendo che, per la configurabilità del reato di violenza sessuale, fosse necessario il ricorso alla vis atrox, con la conseguenza che il fatto di reato è pienamente integrato anche quando l'agente prosegua un rapporto sessuale allorché difetti, in via genetica, il consenso della vittima o, se anche originariamente prestato, il consenso stesso venga successivamente meno a causa di un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto, ciò in quanto il consenso della vittima agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità (Sez. 3, n. 4532 del 11/12/2007, (dep. 29/01/2008), Bonavita, Rv. 238987). 
2.3. A fronte di tale ricostruzione fattuale e delle corrette ricadute che il Collegio cautelare ne ha fatto discendere in punto di diritto per la ritenuta configurabilità di un grave quadro indiziario, le obiezioni del ricorrente, quantunque articolate e prospettate come vizi di legittimità, si sostanziano in doglianze fattuali perché svincolate rispetto alla denuncia di errori di diritto o di vizi logici della decisione impugnata, attenendo alle valutazioni operate dai giudici di merito e chiedendosi al giudice di legittimità una rilettura degli atti processuali, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. 
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 cod. proc. pen.. 
3. Sono invece fondati il quarto ed il quinto motivo limitatamente alla doglianza circa il difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 
3.1. Va preliminarmente chiarito come il profilo circa la prospettata violazione dei principi che governano l'esercizio dell'azione cautelare siano infondati. 
Per il rispetto del principio della domanda, è necessario, da un lato, che il giudice non proceda ex officio, occorrendo non solo l'impulso da parte del pubblico ministero (che è il titolare, in regime di monopolio, dell'azione cautelare) ma anche che non venga mutato il fatto posto a fondamento della imputazione cautelare, che segna gli ambiti della domanda diretta ad investire il giudice in funzione della terzietà imposta dalla materia de libertate, e, dall'altro, che non venga stravolto il petitum cautelare mediato, non potendo il giudice disporre misure più gravi di quelle richieste con il promovimento dell'azione o, in tema di misure cautelari reali, sostituire il bene della vita (che il pubblico ministero chiede di vincolare) con un altro. 
Quanto al resto, il giudice cautelare rimane libero di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica e subisce vincoli di cognizione esclusivamente dagli atti che il pubblico ministero pone a fondamento della domanda ma non dalla causa petendi, potendo ravvisare gli indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari (per queste ultime anche sulla base di uno ius variandi nel senso che può ritenere sussistente, come nel caso di specie, un'esigenza diversa o ulteriore rispetto a quella ritenuta sussistente dal pubblico ministero) per ragioni diverse o ulteriori rispetto a quelle prospettate con la domanda cautelare. 
Tale orientamento, peraltro non univoco nella giurisprudenza di legittimità ed in dottrina, fonda sul rilievo che, nel processo penale, il principio della "domanda cautelare" non ha, né può avere, in mancanza di precise disposizioni normative, contenuti diversi rispetto alla dinamica dell'azione penale che si innesta nel processo principale, essendo entrambi i tipi di processo (quello principale e quello dell'incidente cautelare) connotati dall'essere entrambi "processo di parti". 
Quanto infatti alle disposizioni codicistiche che governano l'azione cautelare, con specifico riferimento alla dinamica del procedimento applicativo (art. 291 cod. proc. pen.), è richiesto che il giudice proceda solo su domanda del pubblico ministero, ma la domanda deve contenere "gli elementi su cui la richiesta si fonda nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate". 
Intervenuta l'investitura ed osservato il principio ne procedat iudex ex officio, spetta al giudice di valutare, a prescindere dagli specifici elementi contenuti nella richiesta, la sussistenza o meno dei relativi presupposti, ivi comprese le esigenze cautelari, e motivare in proposito. 
Ogni eventuale previsione di nullità riguarda, infatti, solo l'ordinanza cautelare (art. 292, comma 2, cod. proc. pen.) e non già la richiesta del pubblico ministero. 
Questi principi devono ritenersi applicabili anche nelle impugnazioni cautelari: certamente nel riesame de libertate che, quale mezzo di impugnazione atipico, è svincolato dal principio devolutivo ma anche nell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero che, come hanno spiegato le Sezioni Unite Donelli, non mutua in pieno l'effetto devolutivo tipico di tale mezzo di impugnazione. 
Quando infatti è appellante, nella materia de libertate, il pubblico ministero, "i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'appello de libertate, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall'originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all'intero thema decidendum, che è costituito dalla verifica dell'esistenza di tutti i presupposti richiesti per l'adozione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare, poiché il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura" (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, non mass. sul punto). 
Potendo pertanto il giudice dell'appello cautelare individuare le esigenze cautelari del caso specifico, quantunque diverse da quelle poste a fondamento dell'azione cautelare, la doglianza circa la violazione del principio della domanda cautelare deve ritenersi infondata. 
3.2. È viceversa fondata la censura in punto di difetto di motivazione sulle ravvisate esigenze cautelari che il Tribunale ha individuato nel pericolo di recidiva, desumibile dall'estrema disinvoltura e dall'assenza di remore con la quale il ricorrente ha dato luogo alla condotta delittuosa e nel pericolo di inquinamento probatorio in considerazione della influenzabilità e fragilità psicologica della vittima, ampiamente desumibili dal contesto. 
È vero che il reato per il quale la misura è stata applicata e assistito da due presunzioni relative, rientrando nel novero di quelli per i quali le esigenze cautelari devono ritenersi presunte dalla legge (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) e per i quali l'unica misura adeguata per la salvaguardia delle esigenze cautelari è la custodia cautelare in carcere. 
Tuttavia, il Tribunale ha considerato vincibile la seconda presunzione, ritenendo implicitamente l'esistenza di elementi specifici del caso concreto sulla base dei quali stimare che le esigenze cautelari potessero essere tutelate con misure di diverse della custodia cautelare in carcere ed ha elencato alcuni fatti specifici (regolare permesso di soggiorno, contratto di lavoro a tempo determinato) valorizzati per il criterio di scelta della misura, individuata negli arresti domiciliari, ma non ha spiegato, in presenza di tali elementi risultanti dagli atti, quale ricaduta essi avrebbero potuto o meno avere sulla insussistenza delle esigenze cautelari anche in relazione alla personalità del ricorrente, alla occasionalità o meno della condotta o alla ragione per la quale detti elementi potessero giustificare una misura meno gravosa, aspetto che deve ritenersi investito dal implicitamente gravame, che ha radicalmente contestato l'esistenza stessa delle esigenze cautelari. 
L'ordinanza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame su tali punti. 

P.Q.M. 

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento limitatamente alle esigenze cautelari.

martedì 8 luglio 2014

Ricettazione, incauto acquisto

Compra una biciletta del valore di 700 euro ad un prezzo irrisorio e viene condannato a soli 500 euro di ammenda per incauto acquisto. Per la Procura potrebbe essere ricettazione. La Cassazione annulla la sentenza e rinvia al Tribunale di Milano.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 maggio – 7 luglio 2014, n. 29371 Presidente Cammino – Relatore Diotallevi 

Ritenuto in fatto 

Il procuratore Generale presso il Tribunale di Milano ricorre avverso la sentenza, in data 11.06.2013, del Tribunale di Milano, che ha dichiarato responsabile l'I. dei delitto di cui all'art. 712 cod. pen., previa derubricazione dell'originaria imputazione in ordine al reato di ricettazione e lo ha condannato alla pena dell'ammenda di euro 500,00. 
Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il Procuratore impugnante deduce: 
a) Violazione di legge penale sostanziale ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea riqualificazione giuridica del fatto - reato. 
Secondo l'Ufficio impugnante il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente la prova, nei confronti dell'imputato, della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene: dalla lettura degli atti delle indagini preliminari, emergerebbe con evidenza che,nel momento in cui è stato rinvenuto il velocipede in possesso dell'imputato, il mezzo presentava segni inequivocabili di forzatura; in aggiunta, l'I. avrebbe reso dichiarazioni contrastanti sulle modalità di acquisizione del bene; peraltro, il prezzo dichiarato dall'imputato per l'acquisto del bene proverebbe la consapevolezza della provenienza delittuosa, posto che la bicicletta avrebbe un valore che si aggira intorno ai 700,00 euro, di gran lunga superiore al corrispettivo versato dall'imputato medesimo. 

Considerato in diritto 

1. Il ricorso è fondato. 
2. Questo Collegio condivide le censure mosse dal Procuratore impugnante. In effetti secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite di questa Corte, è stato affermato che: "L'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, pur non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale è ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza)" (Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009). Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide, deve ritenersi configurabile, nel caso di specie, l'elemento psicologico del dolo eventuale, atteso che il quadro probatorio emerso rende concreta la possibilità della consapevolezza in capo al ricorrente circa la provenienza delittuosa del bene acquistato. 
3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione per un nuovo giudizio. 

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione per un nuovo giudizio.

Ingiuria, animali

In una struttura alberghiera un cliente si lamenta del fatto che gli viene impedito di portar via il cibo rimasto nel tavolo (doggy bag), sostenendo a voce alta che il servizio era da schifo. Ritenuto colpevole in primo grado ed in secondo di ingiuria, la Cassazione annulla la condanna.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 maggio – 8 luglio 2014, n. 29942 Presidente Palla – Relatore Pistorelli 

Ritenuto in fatto 

1. La Corte d'appello di Trento confermava la condanna di M.F. per il reato di ingiuria commesso nel corso di un diverbio con i gestori dell'albergo di cui era ospite e del cui servizio lamentava l'insufficiente qualità, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, lo assolveva da quello di diffamazione a mezzo stampa ad oggetto le analoghe doglianze manifestate ad un giornale locale e da quest'ultimo riportate in un articolo, ritenendo la sua condotta espressione del legittimo esercizio del diritto di critica e provvedendo conseguentemente alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio e dell'entità della provvisionale liquidata in prime cure in favore delle parti civili. 
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo la contraddittorietà della motivazione e il mancato riconoscimento dell'esimente della provocazione. Sotto il primo profilo osserva il ricorrente come, tanto nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa, come nel corso del diverbio con gli albergatori, il M. avesse fatto ricorso ad espressioni in tutto identiche (sostanzialmente concentratesi nel definire uno "schifo" il servizio offerto dall'hotel) che la Corte distrettuale, con motivazione per l'appunto illogica e contraddittoria, aveva valutato in maniera opposta ai fini della configurabilità del legittimo esercizio del diritto di critica. Non di meno, pur riconoscendo che l'istruttoria dibattimentale avesse dimostrato l'effettività dei disservizi denunciati dall'imputato, del tutto immotivatamente avrebbe escluso l'operatività della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 599 c.p. 

Considerato in diritto 

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 
In realtà infondata ai limiti dell'inammissibilità è la prima doglianza, giacchè la Corte distrettuale ha esaurientemente illustrato le ragioni per cui l'utilizzo del medesimo epiteto nei due differenti contesti dovesse portare a differenti conclusioni in ordine alla valutazione della penale rilevanza della condotta dell'imputato, precisando come nei confronti diretti con l'albergatore il M. non si fosse limitato alla specifica critica delle modalità di erogazione del servizio di ristorazione, bensì avesse trasceso in una più generale e gratuita aggressione verbale nei confronti della persona offesa e della struttura da lui gestita. Argomentazioni queste che non risultano manifestamente illogiche e con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato con la dovuta specificità. 
Il ricorso coglie invece nel segno nella critica al mancato riconoscimento dell'esimente della provocazione, nonostante i giudici d'appello avessero ammesso che la condotta ingiuriosa addebitata costituisse l'effettiva e sostanzialmente immediata reazione ai disservizi subiti dal M. ed all'imposizione di regole (divieto di asportare i residui del cibo per costituire il c.d. “doggy bag”, riempire la propria borraccia dalla bottiglia servita a tavola) non irragionevolmente ritenute pretestuose ed ingiuste dall'imputato. 
In realtà la fattispecie descritta in sentenza integra effettivamente quella tipizzata dal secondo comma dell'art. 599 c.p., atteso che il fatto ingiusto altrui può essere costituito anche dalla lesione di regole comunemente accettate nella civile convivenza (Sez. 5, n. 9907/12 del 16 dicembre 2011, P.C. in proc. Conti, Rv. 252948), mentre la motivazione - invero assai generica - resa per escludere l'operatività dell'esimente si rivela intrinsecamente contraddittoria sul punto, una volta contestualizzata all'interno dei complessivo discorso giustificativo dei provvedimento. La sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio per essere l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 599 comma 2 c.p. avendo agito nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui. 

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 599 comma 2 c.p. 

mercoledì 25 giugno 2014

Allenatore di basket violenta un allieva

L’allenatore di una squadra di pallacanestro, che ha compiuto degli atti sessuali ai danni di un minore di 11 anni, è punito ai sensi dell’art. 609-quater, comma 1, numero 1 (minore di 14 anni), non rientrando il caso nell’ipotesi prevista dal numero 2 dello stesso comma (minore di 16 anni, affidato al colpevole per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia).

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 maggio – 24 giugno 2014, n. 27419 Presidente Squassoni – Relatore Marini 

Ritenuto in fatto 

1. Con sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. emessa il 13/7/2011 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha condannato il sig. C. alla pena di cinque anni di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante ex art. 61, n. 11, cod. pen., perché colpevole del reato previsto dagli artt. 81, 609-quater cod. pen. commesso in danno di persona di undici anni di età in più occasioni fino al (omissis) e quindi in data (omissis) . Lo ha condannato, altresì, alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni in favore del minore e di ciascuno dei suoi genitori, costituiti parte civile. 
Il giudice ha ritenuto provato che l'imputato in più occasioni, e fino all'arresto in flagranza di reato avvenuto il 3 dicembre 2010, ebbe a compiere atti sessuali in danno di un minore di anni 11 di età che gli era affidato nella sua qualità di allenatore di una squadra di pallacanestro. 
2. Con sentenza del 16/1/2013 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Giudice delle indagini preliminari, ha ridotto a 4 anni e 4 mesi di reclusione e modificato la durata della pena accessoria, confermando nel resto la sentenza impugnata anche nella parte relativa alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 
3. La Corte di appello ha rigettato i motivi di appello che sollecitavano l'esclusione della circostanza aggravante ex art. 61, n. 11, cod. pen. e la applicazione dell'ipotesi attenuata prevista dal comma 3 dell'art. 609 quater cod. pen., incompatibile con la gravità dell'episodio maggiormente invasivo della sfera sessuale del minore. Quindi, confermato il giudizio di equivalenza tra circostanze, ha ritenuto corretta l'entità della pena base fissata dal primo giudice (anni 5 di reclusione) ma ridotto l'entità dell'aumento relativo ai restanti episodi criminosi, giudicati di ridotta gravità. 
4. Avverso tale decisione l'avv. Cesarina Mitaritonna nell'interesse del sig. C. propone ricorso in sintesi lamentando: 
errata applicazione di legge ex art.606, lett. b) cod. proc. pen. per avere i giudici di merito ritenuto applicabile la fattispecie ex artt. 609 quater, comma 1, n. 1, cod. pen. aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 11, cod. pen. e non la più corretta ipotesi ex art. 609 quater, comma 1, n. 2, cod. pen. (ipotesi oggetto della contestazione contenuta nel capo d'imputazione). Depongono in tal senso non solo il chiaro rapporto fra circostanza aggravante ed elemento costitutivo del reato, ma le decisioni con cui la Sez. 3 della Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante l'età della persona offesa in relazione alla sussistenza dell'ipotesi prevista dal n. 2 del comma 1 dell'art. 609 quater cod. pen. (n.35018 del 18/6/2003; n. 37509 del 28/9/2011). 
5. Con memoria depositata in data 16 aprile 2014 la Difesa del ricorrente insiste nell'interpretazione degli artt. 609 quater, comma 1, n. 2, e 61, n. 11, cod. pen. e nella richiesta di assorbimento della circostanza aggravante all'interno della fattispecie incriminatrice. 
6. Con memoria datata 24 aprile 2014 e trasmessa via telefax in pari data la Difesa di parte civile richiama la differenza esistente nel testo dell'art. 609-quater cod. pen. tra l'ipotesi indicata al n. 1 e quella indicata al n. 2 della fattispecie e le ricadute che questo ha sull'applicabilità della circostanza aggravante ex art. 61, n. 11 cod. pen.. 

Considerato in diritto 

1. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato in quanto propone una lettura non condivisibile delle disposizioni di legge applicabili al caso in esame. 
2. L'età della persona offesa al momento in cui ebbero inizio le condotte illecite, pari a soli undici anni, riconduce inevitabilmente la fattispecie concreta all'interno di quella prevista dal n. 1 del primo comma dell'art. 609-quater cod. pen., che prevede la punibilità degli atti sessuali commessi da chiunque in danno di persona infraquattordicenne. È noto che tale disposizione si fonda sulla presunzione dell'assenza di autonoma capacità di determinarsi dei minori di età inferiore ai quattordici anni e introduce una forma incondizionata di tutela della persona offesa. Diversa è la forma di tutela contenuta nel numero 2 dello stesso comma, che presuppone un difetto di libera determinazione della persona minore di anni sedici quando l'autore sia un soggetto ritenuto in grado di influire sulla volontà e sulle scelte della vittima in virtù del particolare legame esistente e della posizione di supremazia insita in quel legame. 
3. Così ritenuta corretta la soluzione adottata dai giudici di merito nel qualificare la condotta del ricorrente, non sussistono ragioni per escludere la circostanza aggravante prevista dall'art.61, n. 11 cod. pen., certamente sussistente alla luce della relazione che legava l'allenatore al proprio allievo e che ha costituito occasione per il verificarsi dei fatti e ragione ulteriore di minorata difesa da parte della vittima. 
4. Quanto alle spese sostenute dalla parte civile nel grado, la Corte ritiene che il principio di soccombenza debba essere applicato anche al presente caso. 
La qualificazione giudica del fatto, ivi compresa l'applicazione della circostanza aggravante, costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione complessiva della vicenda e non può essere considerata elemento privo di interesse in vista della determinazione del risarcimento. A ciò si aggiunga che l'impugnazione del ricorrente sottopone al giudice di legittimità questioni che aprono alla possibilità che la Corte individui l'esistenza di istituti applicabili officiosamente, così che la parte civile non può dirsi priva di un interesse concreto nel partecipare al giudizio. 
5. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge. 

mercoledì 18 giugno 2014

Controllore biglietti di treno dice ad una passeggera: ti faccio la multa di 50 euro... proprio lei che è recidiva, che tre giorni fa non ha pagato. La frase detta davanti altri passeggeri integra l'ingiuria.

Controllore biglietti di treno dice ad una passeggera: ti faccio la multa di 50 euro... proprio lei che è recidiva, che tre giorni fa non ha pagato. La frase detta davanti altri passeggeri integra l'ingiuria.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 marzo – 18 giugno 2014, n. 26396 Presidente Lombardi – Relatore De Berardinis 

Fatto e Diritto 

Con sentenza in data 3.10.12 il Giudice di Pace di Cosenza pronunziava l'assoluzione di V.N. dal reato ascrittogli ai sensi dell'art. 594 commi I e IV CP., (perché, in presenza di più persone e cioè dei passeggeri del treno diretto verso Sibari, proferendo all'indirizzo di O.M.C. la frase - ti faccio la multa di € 50,00, proprio lei che è recidiva, che tre giorni fa non ha pagato - offendeva l'onore ed il decoro della stessa). 
Fatto acc. in data 12.11.10. 
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG. presso la Corte di Appello di Catanzaro, deducendo: 
erronea applicazione dell'art. 192 CPP.; 
- mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione 
censurando la motivazione del provvedimento come meramente apodittica, avendo il Giudice ritenuto che le frasi riportate in imputazione erano offensive e d'altra parte non riconoscendo valore alle dichiarazioni della persona offesa. Tali dichiarazioni ad avviso del PG dovevano essere valutate ai fini dell'accusa, rivelandosi precise e scevre da contraddizioni. 
Sul punto il requirente citava l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità sancito da varie massime indicate nel ricorso. 
2 - deduceva altresì l'erronea applicazione dell'art. 594 CP e vizi della motivazione,per quanto concerne l'esistenza dell'elemento psicologico del reato (nella specie, dolo generico) 
Per tali motivi concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. 
Il ricorso risulta dotato di fondamento. 
Secondo quanto si desume dal testo della sentenza impugnata, il giudice di merito ha reso motivazione apodittica e intrinsecamente contraddittoria,pervenendo alla pronunzia assolutoria per insussistenza del fatto contestato, pur dando atto delle modalità della condotta contestata (riferendosi a quanto riferito dalla costituita parte civile) senza menzionare elementi idonei a vanificare l'assunto accusatorio, bensì rilevando assenza di riscontri a quanto aveva affermato la persona offesa. 
Orbene, deve ravvisarsi in proposito la violazione dell'art. 192 CPP., risultando disatteso l'indirizzo giurisprudenziale sancito da questa Corte, sul valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa dal reato (si annovera sull'argomento Cass. Sez. I, del 4.7.1995, n. 1622-RV202090 - e Sez. IV 9.4.2004, n. 227901-) 
D'altro canto risulta dotata di fondamento la censura del requirente inerente alla erronea applicazione dell'art. 594 CP. che è figura giuridica caratterizzata dal dolo generico, e riguarda ogni espressione lesiva della dignità e dell'onore della persona. 
A riguardo si evidenzia la contraddittorietà della motivazione, che dopo avere dato atto che la parte civile avrebbe potuto percepire come offensive le frasi a lei rivolte dall'imputato, esclude la sussistenza del reato, ritenendo - in assenza di elementi emersi dal dibattimento, la assenza di consapevolezza del prevenuto di ledere l'altrui dignità in presenza di più persone. 
In tal senso si condividono le censure articolate dal PG della Corte territoriale, ove rileva che la motivazione del provvedimento risulta apodittica, avendo il Giudice ritenuto che le frasi riportate in imputazione erano offensive e d'altra parte non riconoscendo valore alle dichiarazioni della persona offesa. 
Pertanto la motivazione del provvedimento risulta inficiata dai richiamati vizi di legittimità. 
In conclusione deve essere pronunziato l'annullamento della impugnata sentenza, con rinvio al Giudice di Pace di Cosenza per nuovo esame. 

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Cosenza per nuovo esame. 


giovedì 5 giugno 2014

Bidello si collega dalla scuola ad internet su siti hot .... Peculato

Bidello si collega da scuola ad internet per vedere siti pornografici. Una sessantina di accessi in orari d’ufficio ed una spesa ammontante a qualche centinaia di euro, il bidello si giustifica adducendo a connessioni automatiche che non aveva saputo arrestare se non, preso dal panico, spegnendo il personal computer.

Il peculato d’uso ex art. 314, comma 2, c.p. Nel caso di abuso del sistema informatico, lo spreco di energia elettrica costituisce il danno diretto.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 febbraio – 4 giugno 2014, n. 23352 Presidente Agrò – Relatore Leo 

Ritenuto in fatto 

1. È impugnata la sentenza del 18/04/2011 con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato, in punto di responsabilità dell'imputato e di qualificazione giuridica del fatto, la decisione in data 22/04/2009 del Tribunale di Verona, assunta in esito a giudizio condotto nelle forme ordinarie. 
Con tale decisione, M.G. era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 314, comma 1, cod. pen., perché, nella propria qualità di dipendente di un Istituto scolastico con la qualifica di collaboratore, in servizio per due giorni presso una Scuola elementare (8-10/10/2005), avendo la disponibilità di un computer installato per ragioni del servizio, si appropriava dell'energia necessaria per realizzare connessioni internet a siti a pagamento. Era accaduto, in sostanza, che il giorno 8 ottobre, mentre M. si trovava nella Scuola in sostituzione di un collaboratore assente, il computer installato presso una sala comune era stato utilizzato, per circa due ore al mattino e per un'ora al pomeriggio, in guisa da realizzare 53 accessi a siti internet, per una spesa complessiva - come successivamente fatturata dalla società di telefonia all'istituto scolastico - di circa 660 Euro. 
1.1. Il fatto era stato accertato la mattina del 10 ottobre, allorquando una impiegata aveva avviato il computer, constatando l'apertura in sequenza di connessioni a siti di contenuto pornografico, che aveva potuto arrestare solo spegnendo la macchina. Il 12 ottobre la polizia giudiziaria aveva direttamente constatato e documentato il fenomeno (mediante immagini dello schermo e stampe), affidando poi il computer ad un ausiliario, il quale aveva copiato su supporto digitale le immagini concernenti le connessioni ed il contenuto dei siti, ed in seguito, su richiesta delle autorità scolastiche, aveva formattato il disco rigido della macchina. 
I sospetti si erano concentrati sul M. , il quale era stato interpellato dal dirigente scolastico, ammettendo - secondo quanto poi riferito dallo stesso dirigente - che aveva operato un accesso personale ad internet, non riuscendo poi a fermare una serie di connessioni automatiche, ed impegnandosi a pagare la bolletta del gestore di telefonia (promessa poi non mantenuta). 
1.2. In esito al giudizio di primo grado, nel cui ambito era già stata spiegata gran parte degli argomenti posti a sostegno dell'odierno ricorso, M. era stato condannato alla pena di due anni di reclusione, interamente condonata, nonché alla interdizione temporanea dai pubblici uffici. 
Proposto appello dal difensore con numerosi motivi, la Corte territoriale ha respinto le varie eccezioni di inutilizzabilità delle prove valutate dal primo giudice, disattendendo anche gli argomenti relativi al merito dell'imputazione, limitandosi a riconoscere le attenuanti generiche e ad operare una conseguente diminuzione delle pene principale ed accessoria, fino alla durata di un anno e sei mesi. 
2. Propone personalmente ricorso l'imputato, prospettando censure varie che vengono ricondotte a cinque motivi essenziali di impugnazione. 
2.1. Con un primo motivo, proposto in base alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., si denunciano la violazione dell'art. 314 cod. pen e, comunque, un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto. 
In sintesi, non costituirebbe peculato un comportamento occasionale, produttivo di un danno insignificante sul piano patrimoniale, avente ad oggetto un quid non riconducibile al concetto di cosa mobile o di energia elettrica, non comprovatamente attinente ad un utilizzo della rete internet per fini non istituzionali (argomento connesso alla dedotta inutilizzabilità di tutta la documentazione pertinente alle connessioni instaurate). Un collaboratore scolastico, d'altra parte, non potrebbe considerarsi incaricato di pubblico servizio e, alla luce delle sue mansioni (sostanzialmente quelle di un bidello), non avrebbe disponibilità di un computer “per ragioni di servizio”. 
2.2. Con un secondo motivo, a norma dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., si denuncia violazione dell'art. 429, commi 1, lettera c) e 2, dello stesso codice. 
L'imputazione formalizzata con il decreto di rinvio a giudizio sarebbe imprecisa, non chiarendo a quale "energia" di sarebbe riferita la condotta appropriativa, con conseguente nullità dell'atto introduttivo del giudizio, denunciata sia in apertura del dibattimento di primo grado che coi motivi di appello. 
2.3. Viene eccepita, in rapporto all'utilizzazione della documentazione predisposta dall'ausiliario della polizia giudiziaria prima della formattazione del computer, e della successiva sua testimonianza, la violazione degli artt. 191, 354, 360 e 512 cod. proc. pen., nonché dell'art. 117 delle relative disposizioni di attuazione. 
Come anticipato, l'ausiliario si era limitato ad effettuare alcuni screen-shot ed a copiare dati individuati a sua discrezione, invece che procedere secondo la procedura prescritta dal novellato comma 2 dell'art. 354 cod. proc. pen., e dunque procedere alla c.d. clonazione dell'hard disk del computer. Trattandosi poi di accertamenti irripetibili, avrebbero dovuto comunque essere attivate le corrispondenti garanzie per la difesa. Né l'irripetibilità potrebbe considerarsi sopravvenuta a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., posto che la formattazione del computer era stata effettuata volontariamente e con il consenso della stessa autorità inquirente. 
2.4. Analoga eccezione di inutilizzabilità, in rapporto alla violazione degli artt. 191 e 62 cod. proc. pen., e 220 disp. att., viene proposta dal ricorrente con riferimento alla testimonianza indiretta del già citato dirigente scolastico. 
Il Giudice di appello ha escluso che, al momento del colloquio con il M. , questi avesse assunto la veste di persona indagata a fini disciplinari. L'assunto sarebbe contraddetto dalle risultanze, dovendosi per altro aver riguardo alla posizione sostanziale dell'interessato, e non alla sua veste formale. 
2.5. Con ultimo motivo, segnato da diffusa analisi delle risultanze processuali e della loro concludenza, il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui addebita al ricorrente la condotta di indebita utilizzazione del computer. 
3. In data 23/09/2013 il Difensore dell'imputato ha depositato memoria ex art. 121 cod. proc. pen., assumendo in sostanza - in rapporto al decisum delle Sezioni unite penali circa la qualificazione giuridica dell'abuso di apparati telefonici da parte dei pubblici dipendenti (sentenza n. 19054/2012) - che il fatto ascritto al M. dovrebbe essere riqualificato come peculato d'uso, a norma dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Con la conseguenza che, trattandosi di autonoma fattispecie di reato, il termine prescrizionale dovrebbe considerarsi ormai decorso. 

Considerato in diritto 

1. È fondata la tesi espressa dal Difensore del ricorrente con la memoria recentemente depositata (supra, p.3), e cioè che il reato in contestazione deve essere considerato ormai estinto per intervenuta prescrizione. 
L'effetto si connette ad una corretta qualificazione giuridica del fatto, in termini di “peculato d'uso”, per le ragioni che di seguito saranno indicate. 
Lo stesso Difensore assume che resterebbero “assorbiti” gli originari motivi di ricorso. In realtà, ed a parte i presupposti per una ipotetica sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., va rilevato che la maturazione del termine prescrizionale è intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. V'è dunque la necessità di verificare che il ricorso qui in esame sia stato proposto in base a motivi consentiti dalla legge e non manifestamente infondati, che altrimenti dovrebbe dichiararsene l'inammissibilità, così come richiesto in udienza dal Procuratore generale. 
2. Si è visto che il fatto in contestazione consiste nell'abuso di un computer con connessione internet che il M. avrebbe avuto a disposizione nell'ottobre del 2005, trovandosi nell'edificio che ospitava l'apparecchio in qualità di supplente del collaboratore scolastico usualmente addetto al servizio. 
Il tema della qualificazione giuridica da conferirsi all'uso di un mezzo di comunicazione del quale l'agente pubblico abbia il possesso per ragioni dell'ufficio o del servizio è stato prevalentemente affrontato con riguardo all'effettuazione di chiamate telefoniche per ragioni personali. Si ammette, per altro, che il problema si pone in termini analoghi quanto all'abuso della connessione internet utilizzata mediante un computer: anche in questo caso viene sfruttato un apparecchio di proprietà pubblica connesso ad una linea digitale per la cui utilizzazione il fornitore del servizio riscuote un compenso, calcolato a consumo o forfettariamente; anche in questo caso, l'apparecchio viene “restituito” alla destinazione propria nel momento in cui ne cessa l'uso per finalità improprie, senza che altrettanto possa avvenire per l'energia utilizzata, e per la somma di successivo ed eventuale addebito (per l'analogia di qualificazione tra abuso del telefono e abuso della connessione internet di un computer si veda Sez. 6, Sentenza n. 34524 del 02/07/2013, rv. 255810; la stessa analogia era stata già prospettata, per altro, nella decisione delle Sezioni unite di cui appresso). 
In relazione all'abuso di linee e apparecchi telefonici, com'è noto, le Sezioni unite di questa Corte hanno indicato nel comma 2 dell'art. 314 cod. pen., e dunque nel c.d. “peculato d'uso”, la norma incriminatrice correttamente applicabile: “la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative” (Sez. U, Sentenza n. 19054 del 20/12/2012, Vattani, rv. 255296). 
Di particolare rilievo, in un caso come quello di specie, ove l'abuso dello strumento comunicativo ha implicato un rilevante addebito da parte della società fornitrice del servizio, è l'individuazione dei profili rilevanti del fatto, nell'economia della fattispecie di peculato. Le Sezioni unite hanno valutato se l'oggetto della appropriazione definitiva, rilevante ai sensi del comma 1 dell'art. 314 cod. pen., non debba individuarsi nelle somme al cui esborso l'indebito uso del telefono d'ufficio espone la pubblica amministrazione. Ma la costruzione è stata ritenuta “non accettabile”, giacché “posticipa artificialmente il vantaggio, che il pubblico agente ritrae immediatamente dalla sua indebita condotta, al momento successivo [...] in cui la pubblica amministrazione ne sostiene l'onere economico. Le somme di cui si discute non sono certamente oggetto di previo possesso in capo all'infedele funzionario, né il loro esborso è ricollegabile a un suo potere giuridico di disposizione, ma è solo la oggettiva conseguenza di una condotta fattuale che si inserisce nel vincolo esistente fra la pubblica amministrazione e il gestore di telefonia”. 
Posta la già riscontrata analogia tra il caso del telefono e quello del computer, si constata quindi la correttezza dell'imputazione elevata contro il M. , nella parte in cui designa quale oggetto dell'appropriazione “l'energia necessaria per l'effettuazione di numerosi collegamenti via internet a siti a pagamento”. 
Al tempo stesso, e per altro, deve constatarsi che erroneamente il fatto è stato qualificato a norma dell'art. 314, comma 1, cod. pen., trattandosi piuttosto di un “peculato d'uso”, proprio per le ragioni ampiamente indicate dalle Sezioni unite con riguardo all'abuso del telefono (per una conforme applicazione del principio all'utilizzazione indebita della connessione internet si veda la già citata sentenza n. 34524/2013). 
3. L'ipotesi delineata dal comma 2 dell'art. 314 cod. pen. non costituisce una fattispecie diminuente della figura “ordinaria” di peculato, ma un'autonoma previsione di reato (Sez. 6, Sentenza n. 6094 del 27/01/1994, rv. 199187; Sez. 6, Sentenza n. 46244 del 15/11/2012, rv. 254286). 
Da ciò consegue l'autonoma determinazione del tempo necessario per la prescrizione, che resta fissato, al lordo della proroga, in sette anni e sei mesi (art. 157, comma 1, cod. pen.). 
Nel caso di specie, nell'assenza di rilevanti periodi di sospensione della decorrenza, detto termine può considerarsi spirato nell'aprile 2013, in epoca di molto successiva alla pronuncia della sentenza d'appello. 
Si pongono dunque le condizioni per una decisione di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, visto che non ricorre l'ipotesi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e considerata d'altra parte l'ammissibilità del ricorso. 
3.1. In punto di sussistenza del fatto, e di responsabilità dell'odierno ricorrente per il medesimo, non può certo definirsi mancante del tutto la prova a carico del M. . E ciò, si noti, a prescindere dagli accertamenti “tecnici” della cui regolarità si fa questione nei motivi di ricorso o dalla testimonianza del preside della scuola sulle ammissioni che M. avrebbe compiuto alla sua presenza. 
La sentenza di primo grado, ripresa e confermata sul punto da quella di appello, enuncia una serie di risultanze: la presenza del M. nell'edificio scolastico alla data delle connessioni, e l'uso del computer da parte sua (constatato dalla teste P. ); l'abitudine dei collaboratori scolastici (M. sostituiva il titolare dell'incarico, assente per malattia) di stazionare nella sala ove si trova anche il menzionato computer; la disponibilità sostanzialmente esclusiva delle chiavi dell'edificio da parte del M. nel pomeriggio di sabato durante il quale erano state effettuate parte delle connessioni. 
D'altra parte, il fatto obiettivo delle connessioni a pagamento è stato riscontrato - a prescindere dalle approssimative indagini “tecniche” successivamente attuate - dal personale scolastico che aveva riavviato il computer dopo la pausa domenicale, ed aveva constatato appunto la sequenza dei collegamenti, informandone poi la polizia giudiziaria. 
Nella prospettiva di valutazione segnata dall'art. 129 cod. proc. pen., e come del resto sostanzialmente ammesso dalla stessa Difesa con la memoria depositata di recente, non può dirsi evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso. 
La qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al M. , nel momento in cui avrebbe abusato del computer e della relativa connessione, è certamente corretta. In relazione alla analoga figura del “bidello”, questa Corte ha osservato che lo stesso, “accanto a prestazioni di carattere meramente materiale, che sono la maggioranza, svolge anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro meramente manuale, ma che, implicando conoscenza e applicazione delle relative normative scolastiche sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. Nei limiti di queste ultime incombenze, compete ai bidelli la qualifica di incaricati di un pubblico servizio” (Sez. 6, Sentenza n. 5543 del 07/03/2000, rv. 220523; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 3, Sentenza n. 21934 del 24/04/2008, rv. 240052). 
Neppure potrebbe dirsi, d'altra parte, che il possesso della cosa posta temporaneamente ad oggetto di appropriazione, ad opera del M. , fosse indipendente dalle ragioni di servizio. Tale possesso “non deve necessariamente rientrare nel novero delle specifiche competenze o attribuzioni connesse con la [...] posizione gerarchica o funzionale, essendo sufficiente che esso sia frutto anche di occasionale coincidenza con la funzione esercitata o con il servizio prestato” (Sez. 6, Sentenza n. 17920 del 11/03/2003, rv. 227140; in seguito, nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 9179 del 17/01/2008, rv. 239502; Sez. 6, Sentenza n. 34489 del 30/01/2013, rv. 256120; Sez. 6, Sentenza n. 34490 del 12/03/2013, rv. 255799). 
3.2. In punto di ammissibilità del ricorso va notato come, se alcuni dei motivi potrebbero considerarsi pertinenti al merito (e dunque diversi da quelli consentiti nella sede di legittimità) o manifestamente infondati, analogo giudizio non possa essere formulato per le questioni poste riguardo alle procedure di acquisizione della prova e di utilizzabilità della prova medesima. 
Si allude alla testimonianza indiretta del preside della scuola coinvolta nei fatti (che il ricorrente assume inutilizzabile in connessione al disposto dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. ed all'asserita natura ispettiva-disciplinare del colloquio intrattenuto con il M. ) e, comunque, alla prospettata elusione, riguardo agli accertamenti effettuati sul computer, delle procedure e delle garanzie specifiche stabilite dal comma 2 dell'art. 354 cod. proc. pen., nel testo riformato dalla legge n. 48/2008. 
È appena il caso di notare che non si discute qui del fondamento delle questioni, e men che meno delle implicazioni che il loro parziale o completo accoglimento avrebbe sortito sulla decisione del ricorso, ma solo della loro natura (attinente ad ipotetice violazioni della legge processuale) ed alla loro consistenza, non tale da legittimare una valutazione di infondatezza tanto manifesta da implicare una pendenza solo formale del giudizio di legittimità nel momento di maturazione del termine prescrizionale. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. 

Molestie telefoniche

Squilli, telefonate e sms di continuo. Palermitano condannato per ingiuria e molesie. I tabulati non lasciano dubbi.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 2 aprile – 4 giugno 2014, n. 23233 Presidente Lombardi – Relatore Lapalorcia 

Ritenuto in fatto 

1. C.V. ricorre personalmente avverso la sentenza 24-6-2013 con la quale la Corte d'Appello di Palermo, confermando quella del tribunale della stessa sede in data 15-7-2011, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di ingiuria e di molestie telefoniche in danno di A.Q.. 
2. Il ricorso è affidato a due motivi (il secondo indicato come terzo). 
3. Primo: inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81, 660 e 594 cod. pen.. 
4. Quanto alla fattispecie di molestie, si osserva che non è provato oltre ogni ragionevole dubbio l'elemento della petulanza in quanto gli sms e gli squilli erano scambievoli e avvenivano in orario diurno. 
5. Quanto al reato di ingiuria, la corte territoriale non aveva motivato la portata offensiva delle espressioni usate né tenuto conto della reciprocità delle telefonate ed sms e della provocazione da parte della p.o.. 
6. Comunque i tabulati telefonici erano inutilizzabili in quanto acquisiti dalla PG in violazione dell'art. 267 cod. proc. pen. con conseguente divieto di utilizzazione ex art. 271 stesso codice, riferibile, secondo le sezioni unite penali di questa corte, anche all'acquisizione dei tabulati predetti. Senza contare che non vi era prova che l'utenza 320XXXXXXX fosse riferibile all'imputato. 
7. Con il secondo motivo si lamentano erronea applicazione della legge penale e processuale ed illogicità della motivazione, quest'ultimo vizio in relazione all'esclusione della reciprocità o provocazione delle molestie. Si reitera la questione della non riferibilità dell'utenza di cui sopra al V. e della mancanza di prova del suo collegamento a quella effettivamente in uso all'imputato (320…), prova non desumibile dalla testimonianza dell'ispettore di polizia. 

Considerato in diritto 

1. Il ricorso merita rigetto. 
2. Va in primo luogo rilevata l'infondatezza della questione relativa all'utilizzabilità dei tabulati telefonici. 
3. Premesso che la giurisprudenza di questa corte ritiene sufficiente per l'acquisizione dei dati esterni relativi al traffico telefonico - concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa - archiviati dall'ente gestore del servizio di telefonia, in considerazione della limitata invasività dell'atto, e sulla base dello schema delineato nell'art. 256 cod. proc. pen., eterointegrato dall'art. 15, comma secondo, Cost., il decreto motivato del pubblico ministero (Cass. Sez. U, 6/2000 e 16/2000), l'accesso agli atti, consentito dalla natura della doglianza, dimostra la sussistenza nella specie, in linea con l'orientamento ricordato, del decreto autorizzativo del PM, emesso in data26-9-2009
4. Tale provvedimento, richiamando i sufficienti indizi del reato di molestie e l'utilità dell'acquisizione del tabulati alla prosecuzione delle indagini, dà sufficiente conto delle ragioni di prevalenza sul diritto alla privacy dell'interesse pubblico alla persecuzione del reato, in tal modo soddisfacendo l'obbligo di motivazione del provvedimento acquisitivo che, secondo l'orientamento di questa corte, stante il modesto livello di intrusione nella sfera di riservatezza delle persone, si attua anche con espressioni sintetiche, nelle quali si sottolinei la necessità dell'investigazione, in relazione al proseguimento delle indagini ovvero all'individuazione dei soggetti coinvolti nel reato. (Cass. 46086/2007). 
5. Quanto alle residue doglianze, si osserva cha la corte territoriale ha ineccepibilmente spiegato -non mancando di rilevare che il teste m.llo L. per mero errore aveva invertito le due utenze di cui oltre - le modalità del collegamento tra il numero Wind di servizio (320XXXXXXX) e quello dell'imputato (320XXXXXXX), il primo utilizzato dal prevenuto attraverso l'opzione della non visibilità del numero chiamante per fa sì che le chiamate e i messaggi apparissero partiti dal numero di servizio, mentre in realtà erano effettuati dalla sua utenza (la seconda), che restava anonima. 
6. La corte territoriale ha poi motivatamente escluso reciprocità e ritorsione osservando che la Q. aveva sempre subito le iniziative telefoniche - chiamate, sms, squilli - del V., a fronte delle quali si era limitata a manifestare la sua volontà di denunciarlo. 
7. Quanto poi alla petulanza ed alla portata offensiva delle espressioni usate, messe in discussione dal ricorrente, la loro citazione testuale in sentenza, evidenziandone il riferimento, in termini assai volgari, alla sfera sessuale dell'imputato e della p.o., elimina in radice ogni dubbio al riguardo. 
8. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna di V. alle spese del procedimento. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.