venerdì 6 settembre 2013

Provocazione tanga

Sentenza: In una via pubblica abbigliata in modo da far vedere le parti intime del corpo, il seno ed il fondo schiena, con mutande che lasciavano scoperti i glutei. E' reato.

Cassazione penale sez. III 
Data: 
04/10/2012 ud. 04/10/2012 
Numero: 
47868 

Classificazione 

ATTI ED OGGETTI OSCENI O CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA - Atti contrari alla pubblica decenza 

Intestazione 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE TERZA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - 
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - 
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - 
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - 
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - 
ha pronunciato la seguente: 
sentenza 
sul ricorso proposto da: 
P.M. N. IL (OMISSIS); 
avverso la sentenza n. 217/2011 GIUDICE DI PACE di BOLOGNA, del 
08/03/2011; 
visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2012 la relazione fatta dal 
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA; 
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo 
che ha concluso per la inammissibilità. 



Fatto 
RITENUTO IN FATTO 

Il Giudice di Pace di Bologna, con sentenza dell'8/3/2011, dichiarava P.M. responsabile del reato di cui all'art. 726 cod. pen.; 

per avere, in luogo aperto al pubblico, compiuto atti contrari alla pubblica decenza, consistiti nel sostare lungo la (OMISSIS) indossando abiti succinti tali da lasciare scoperto il fondo schiena e le parti intime, e la condannava alla pena di Euro 600,00 di ammenda. 

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa della imputata, con i seguenti motivi: 

- ha errato il decidente ad affermare che la condotta di cui al capo di imputazione integra una lesione dell'interesse pubblico, tutelato dall'art. 726 cod. pen., in quanto i fatti contestati non costituiscono una lesione del sentimento collettivo della più elementare costumatezza o, quantomeno, non sono tali da superare il limite di punibilità posto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34; 

- illogicità e carenza di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. 
Diritto 
CONSIDERATO IN DIRITTO 

Il ricorso è inammissibile. 

La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente per ritenere concretizzato il reato contestato e in ordine alla attribuibilità dello stesso in capo alla prevenuta, si palesa logica e corretta. 

Il Giudice di Pace ha evidenziato che la descrizione dei fatti, fatta dal teste R., agente della Polizia di Stato, non lascia adito a dubbi sulla condotta posta in essere dalla prevenuta: la P. si trovava sulla via pubblica (OMISSIS), abbigliata in modo tale da fare vedere le parti intime del corpo, in particolare il seno e il fondo schiena, ed era in mutande, che lasciavano scoperti i glutei. 

Ad avviso del decidente, a giusta ragione, le emergenze istruttorie hanno permesso di ritenere, con certezza, la penale responsabilità della imputata, in quanto il comportamento dalla stessa assunto va inquadrato nella fattispecie prevista e punita dall'art. 726 cod. pen., nè può ravvisarsi l'applicabilità del fatto lieve, di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34: la tipicità del reato in contestazione consiste nel porre in essere atti contrari alla pubblica decenza, con tale termine intendendosi indicare quegli atti, che, in sè stessi o a causa delle circostanze, rivestono un significato contrario alla pubblica decenza, assunti in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, e, ai fini della sussistenza del reato, non rileva che detti atti siano percepiti da terzi, essendo sufficiente la mera possibilità della percezione di essi, in quanto l'art. 726 cod. pen. tutela i criteri di convivenza e decoro, che, se non osservati e rispettati, provocano disgusto e disapprovazione, come nel caso in esame. 

Va specificato che il decidente, con argomentazione assolutamente esaustiva, non ha ravvisato di potere applicare la attenuante di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34 giustificando il diniego a tale beneficio in dipendenza della valutata gravità della condotta posta in essere dall'imputata, per cui non può essere ritenuto configurabile il vizio eccepito in impugnazione sul punto, visto che in sentenza viene data corretta contezza delle ragioni inibenti l'accoglimento della relativa istanza. 

Del pari corretta appare la argomentazione motivazionale, sviluppata dal decidente nella dosimetria della pena, vista la gravità della condotta, l'insensibilità della prevenuta all'offesa arrecata alla collettività, comprovante il completo disinteresse della P. alle interferenze negative che il suo comportamento avrebbe potuto determinare al comune vivere civile, nonchè ritenuti i precedenti penali specifici a carico di costei. 

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la P. abbia proposto il ricorso senza essere in colpa nella determinazione di inammissibilità, la stessa deve, altresì, essere condannata al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00. 
PQM 
P.Q.M. 

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00. 

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2012. 

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2012 

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